La Corte di Cassazione è tornata nuovamente a occuparsi dell’applicazione della causa di forza maggiore per escludere il reato tributario di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Con la sentenza n. 15942/2024, la Suprema Corte ribadisce che sostanzialmente non è valido “giustificare” il mancato versato dell’IVA con la mancata riscossione di crediti (che rientra nel rischio di impresa) o perché è stata data la priorità al pagamento degli stipendi, dei debiti INPS e INAIL, dal momento che le somme che devono essere versate a titolo di IVA vengono già riscosse dall’acquirente del bene e del servizio e devono essere accantonate per l’Erario.
La Corte di Cassazione ha riaffermato che “l’inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico ritenendo rilevante la crisi di liquidità dell’imprenditore allorquando non sia imputabile allo stesso e purché sia dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo anche attingendo al patrimonio personale”.

