CHE COS’È IL GRATUITO PATROCINIO?

“Se non è in grado di permettersi un avvocato, gliene verrà assegnato uno di ufficio” è una frase che abbiamo spesso sentito nei film, telefilm o nelle serie tv americane. Finendo probabilmente per chiederci se funziona così anche in Italia.

In effetti, nel nostro Paese il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato diversamente da come avviene negli Stati Uniti. Infatti ciò che permette di non dover retribuire il proprio avvocato è esclusivamente la condizione economico-reddituale.

Non dipende invece dalla natura della nomina (fiduciaria o d’ufficio) del legale. Per cui, se la persona indagata/imputata/arrestata ha i requisiti per usufruire del gratuito patrocinio (disciplinato dal D.P.R. n. 115/2002), può nominare lei stessa un proprio difensore di fiducia (purché iscritto nelle liste del gratuito patrocinio); se invece non conosce alcun avvocato che possa assisterlo, allora lo Stato nominerà per lui un difensore d’ufficio. In entrambi i casi non dovrà pagare l’avvocato perché ci penserà lo Stato.

Per contro, se non sussistono i presupposti economici-reddituali per accedere al gratuito patrocinio, l’avvocato – che sia stato nominato dal cliente o sia stato assegnato d’ufficio – dovrà essere retribuito dalla persona assistita.

Gli avvocati dello Studio Ceccarelli Leonardi sono iscritti nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio e nelle liste dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato per la materia penale.