Il patrocinio a spese dello Stato è regolato dal DPR n. 115/2002, che stabilisce i requisiti che permettono di accedere al beneficio e quindi di non sostenere alcuna spesa legale.
Vediamo quali sono:
– un reddito complessivo imponibile annuo dell’intero nucleo familiare non superiore a 12.838,01 euro, maggiorato di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi, come risulta dall’ultima dichiarazione presentata; si considera il solo reddito personale quando sono oggetto della causa i diritti della personalità oppure nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri familiari conviventi; inoltre, vengono considerati anche i redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta oppure imposta sostitutiva
– non bisogna aver riportato condanne definitive per i reati di associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.); per i reati di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 43/73); per i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 D.P.R. 309/1990) limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 80 e 74 comma 1 DPR 309/1990; per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso; per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (si presume il superamento del limite reddituale, salvo prova contraria).
Invece, sono sempre ammessi al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dai limiti di reddito previsti dal DPR:
– le persone offese da reati di cui agli articoli 572 (maltrattamenti in famiglia), 583-bis (mutilazione degli organi genitali femminili), 609-bis, 609-quater, 609-octies (violenza sessuale) e 612-bis (atti persecutori) del codice penale;
– i minori offesi dai reati di cui agli articoli 600 (riduzione in schiavitù), 600-bis e 600-ter (prostituzione e pornografia minorile), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 e 602 (altre occorrenze di tratta e schiavitù), 609-quinquies e 609-undecies (corruzione e adescamento di minore) del codice penale;
– i minori stranieri non accompagnati coinvolti a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale.
Laddove la persona possiede i requisiti per usufruire di tale beneficio, dovrà individuare un legale che sia abilitato a prestare il gratuito patrocinio ricercandolo all’interno delle apposite liste disponibili sia presso i Tribunali sia presso gli Ordini degli Avvocati.
I componenti dello Studio Legale Ceccarelli Leonardi sono iscritti nelle liste del gratuito patrocinio per la materia penale e pertanto possono prestare la propria assistenza anche a favore di coloro che hanno diritto di usufruire del patrocinio a spese dello Stato.

